(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57
    1.  Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993,
n. 57 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Il  procedimento amministrativo deve concludersi nel termine
di  quarantacinque  giorni,  ovvero  non  superiore  a novanta giorni
qualora sia articolato in piu' fasi distinte».